Sostegni-bis: le novità sui contributi a fondo perduto

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi aiuti per gli operatori economici colpiti dall’emergenza covid-19

L’articolo 1 del Decreto Legge Sostegni-bis, pubblicato in Gazzetta il 25 maggio 2021 e in vigore dal 26 maggio 2021, riconosce dei nuovi contributi a fondo perduto calcolati su parametri diversi rispetto a quanto previsto dal decreto del 22 marzo 2021. Cosa cambia per le imprese? In questo articolo troverai la risposta con una panoramica sulle ultime misure previste e su come presentare domanda.

I nuovi contributi a fondo perduto

Contributo automatico

Se hai già ottenuto il contributo a fondo perduto con il primo decreto Sostegni, non devi presentare alcuna domanda. Ti basterà attendere l’accredito automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate dello stesso importo o, se avevi scelto di usare la somma in credito d’imposta, il riconoscimento dello stesso sotto questa forma.

Ti ricordiamo che il contributo spetta ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato, e dei corrispettivi dell’anno 2020, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Se non avevi presentato la domanda entro il 28 maggio 2021 puoi richiedere il nuovo contributo alternativo.

Contributo alternativo

Cos’è

Per i titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, il Decreto legge Sostegni-bis prevede il nuovo contributo a fondo perduto alternativo. Tale aiuto è calcolato su un diverso periodo di riferimento rispetto al precedente, se risulta più conveniente rispetto al Ristoro automatico, pari a quello del Decreto Sostegni dello scorso 22 marzo 2021.

La condizione per ottenere questo contributo è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Come viene calcolato?

Se hai beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni puoi ottenere l’eventuale maggior valore del contributo alternativo. Nel dettaglio: il contributo alternativo è determinato applicando la vecchia percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019 alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020:

  • 60% fino a 100.000 euro;
  • 50% da 100.000 a 400.000 euro;
  • 40% da 400.000 a un milione;
  • 30% da uno a 5 milioni;
  • 20% da 5 a 10 milioni.

Se non hai beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni, alla suddetta differenza si applica invece la seguente maggiore percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019:

  • 90% fino a 100.000 euro;
  • 70% da 100.000 a 400.000 euro;
  • 50% da 400.000 a un milione;
  • 40% da uno a 5 milioni;
  • 30% da 5 a 10 milioni.

A nostro modo di vedere, il contributo alternativo risulta un passo avanti rispetto rispetto al precedente, che aveva la lacuna di non considerare i primi mesi del 2021, mesi altrettanto difficili e soggetti a chiusure e restrizioni come quelli del 2020 e quindi ingiustamente esclusi dal conteggio.

Come presentare la domanda

Puoi ottenere il contributo presentando domanda in via telematica all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti a breve.

Se rientri tra i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, puoi fare domanda solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Contributo legato al risultato d’esercizio

Cos’è

Il terzo contributo a fondo perduto previsto dal nuovo decreto è legato al risultato d’esercizio e subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Per beneficiare di questo aiuto dovrai dimostrare un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Come viene calcolato

L’ammontare del contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra i risultati economici d’esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti. Tale percentuale sarà definita da un decreto. 

Per capire se questo strumento sarà sufficiente o meno e fare qualsiasi valutazione, bisognerà aspettare i prossimi decreti attuativi.

Come presentare la domanda

Anche questo contributo ti sarà riconosciuto previa domanda all’Agenzia delle Entrate: contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un provvedimento che definirà in aggiunta gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio.

La domanda potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 venga presentata entro il 10 settembre 2021.

Hai bisogno di aiuto?

Come Spheria e come Studio Pagnini siamo a disposizione per verificare il rispetto dei requisiti della tua attività e affiancarti nelle pratiche di ottenimento dei sostegni previsti dal Decreto Ristori-bis. Contattaci https://www.spheria.it/contatti.php per maggiori informazioni.

Vuoi leggere il testo completo dell’articolo 1?

 Art.1: Contributo a fondo perduto

 1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, e’ riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo gia’ riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo, ovvero e’ riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in 8.000 milioni di euro per l’anno 2021.

5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attivita’ d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma e’ alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo gia’ corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verra’ scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l’Agenzia non dara’ seguito all’istanza stessa.

6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonche’ ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche’ ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 e’ determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 e’ determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;

b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

11. Per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 5 non puo’ essere superiore a centocinquantamila euro.

12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi’ ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto e’ riconosciuto nella sua totalita’ sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L’istanza puo’ essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalita’ di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che individua, altresi’, gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza puo’ essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l’anno 2021.

15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

16. Documenti Correlati         Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attivita’ d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonche’ ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche’ ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

20. L’ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 e’ determinato applicando la percentuale che verra’ definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

21. Per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 16 non puo’ essere superiore a centocinquantamila euro.

22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi’ ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto e’ riconosciuto nella sua totalita’ sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L’istanza puo’ essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalita’ di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui ai commi 19 e 20.

24. L’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 puo’ essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e’ presentata entro il 10 settembre 2021.

25. Per le finalita’ di cui ai commi da 16 a 24 e’ destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, gia’ nella disponibilita’ della contabilita’ speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell’articolo 77.

26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

27. L’efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26 del presente articolo e’ subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

28. All’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: “Le imprese presentano un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.”.

29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 11.400 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonche’ le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l’importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonche’ ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalita’ di determinazione dell’ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all’attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

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